STATUTO

(aggiornato con le modifiche di cui al D.M. 4.10.99)

Art.1

La Casa dell’Aviatore, con sede in Roma, eretta in Ente morale con regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2005, è retta dal presente statuto.

Art.2

Il patrimonio della Casa dell’Aviatore è formato da beni mobili ed immobili.

I mezzi occorrenti per soddisfare le esigenze dell’Ente sono forniti dalle tasse di iscrizione, dalle quote associative, da contribuzioni varie e dalla gestione delle attività e dei servizi indicati nell’articolo successivo.

Art.3

Il Sodalizio, che non persegue né finalità politiche né finalità di lucro, ha lo scopo di rafforzare i vincoli di solidarietà tra gli Ufficiali dell’Aeronautica Militare e loro familiari e tutti coloro che si siano dedicati e si dedicano, anche al di fuori del consorzio militare, a contribuire con la loro opera e le loro azioni ad esaltare le tradizioni dell’“Arma Azzurra”, offrendo a tal uopo le necessarie sale di ritrovo, di lettura, di scrittura.

La Casa dell’Aviatore, nell’ambito delle proprie finalità sociali, può inoltre bandire concorsi volti a premiare coloro che si siano particolarmente distinti per ricerche culturali, storiche o altre attività meritorie nel settore aeronautico, con particolare riguardo ai frequentatori degli istituti di formazione dell’Aeronautica Militare.

Al fine di raggiungere gli scopi specificati, il Sodalizio predispone anche sale conviviali nonché di foresteria per temporanea ospitalità e quant’altro sia necessario per il raggiungimento dei suddetti fini sociali.

I Soci hanno facoltà di usufruire di alcuni servizi della Casa dell’Aviatore per propri ospiti secondo quanto specificato dal Regolamento interno.

Art.4

Il funzionamento dei vari servizi è disciplinato dal Regolamento interno.

Art.5

Lo scioglimento dell’Ente Casa dell’Aviatore può deliberarsi esclusivamente a seguito di referendum e voto favorevole di almeno i 3⁄4 dei Soci effettivi.

La destinazione del patrimonio in caso di scioglimento è deliberata, nel rispetto delle disposizioni al riguardo previste dal Codice Civile, in conformità del voto espresso dalla maggioranza semplice dei Soci effettivi validamente votanti.

Art.6

La Casa dell’Aviatore è posta sotto l’alta vigilanza del Ministro della Difesa.

Art.7

I Soci della Casa dell’Aviatore si distinguono come segue: a. Soci onorari;

b. Soci effettivi;
c. Soci temporanei; d. Soci aggregati; e. Soci abbonati.

Sono “Soci onorari” della Casa dell’Aviatore:
 Gli Ufficiali dell’Aeronautica decorati di medaglia d’oro al Valor Militare o al Valore

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(aggiornato con le modifiche di cui al D.M. 4.10.99)

Aeronautico;

  •   -il Ministro ed i Sottosegretari di Stato alla Difesa;
  •   il Capo di Stato Maggiore della Difesa;
  •   il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica;
  •   il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito;
  •   il Capo di Stato Maggiore della Marina;
  •   il Presidente del Consiglio Superiore delle FF.AA.;
  •   il Segretario Generale della Difesa;
  •   il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri;
  •   il Comandante Generale della Guardia di Finanza;
  •   il Procuratore Generale militare presso la Corte di Cassazione;
  •   gli Ufficiali Generali che hanno ricoperto la carica di Presidente della Casa dell’Aviatore;
  •   il Presidente dell’Associazione Arma Aeronautica;
  •   il Presidente dell’Associazione Nazionale Ufficiali dell’Aeronautica;
  •   quelle altre personalità che, per determinazione del Consiglio Direttivo, su proposta delPresidente, siano nominate Soci onorari per significativi titoli di benemerenza nel campo militare e civile.Art.8Sono “soci effettivi” della Casa dell’Aviatore tutti gli Ufficiali in servizio permanente dell’Aeronautica Militare e gli “aspiranti Ufficiali” dell’Accademia Aeronautica e dell’Accademia di Sanità Militare Interforze — Nucleo Aeronautica, nonché coloro che dalla posizione di servizio permanente, all’atto del congedo, sono collocati in ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto.La qualità di “socio effettivo” della Casa dell’Aviatore può essere acquisita a domanda dagli Ufficiali dell’Aeronautica Militare di complemento, della riserva di complemento e in congedo assoluto che siano in godimento del trattamento di quiescenza a carico dello Stato per effetto del servizio prestato nei quadri dell’Aeronautica Militare. Qualora ne facciano domanda, anche le vedove dei soci deceduti possono acquisire la qualità di “socio”.

    Art.9

    Sono “Soci temporanei” della Casa dell’Aviatore tutti gli Ufficiali di complemento dell’Aeronautica Militare durante i periodi di effettiva prestazione del servizio militare.

    Se ne facciano domanda possono — previa delibera del Consiglio Direttivo — essere altresì “Soci temporanei”:

    • –  gli Ufficiali delle altre FF.AA. e dei Corpi Militari dello Stato durante il periodo in cui sono comandati a prestare servizio nell’Aeronautica Militare;
    • –  gli Addetti aeronautici stranieri accreditati presso il Governo Italiano;
    • –  gli Ufficiali dell’Aeronautica di FF.AA. straniere che siano in servizio in Italia pressoorganismi multinazionali;
    • –  i magistrati militari;
    • –  i cappellani militari in servizio presso l’Aeronautica Militare.Sono “Soci aggregati” della Casa dell’Aviatore gli Ufficiali dell’Aeronautica Militare in congedo che non fruiscono di trattamento di quiescenza per il servizio prestato nella Forza Armata e che presentino apposita domanda di ammissione sostenuta da due Soci effettivi e correlata di relativo curriculum.

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Il requisito della presentazione da parte dei due Soci effettivi non è richiesto se la domanda viene inoltrata da Ufficiali di complemento in costanza di servizio.

Sull’accoglimento della domanda, diretta al Presidente, si pronuncia in via definitiva ed insindacabile il Consiglio Direttivo della Casa dell’Aviatore.

– –

Sono “Soci abbonati” della Casa dell’Aviatore:
gli Ufficiali appartenenti ad altre FF.AA. o ai Corpi Militari dello Stato che ne facciano richiesta su presentazione di due Soci effettivi;

coloro che, presentati da quattro Soci effettivi, ne facciano richiesta con domanda rivolta al Presidente, purché segnalati al Consiglio direttivo dal Comandante di Regione Aerea competente per territorio.

L’ammissione dei soci abbonati, da subordinarsi anche alle disponibilità delle strutture della Casa, avviene con votazione dei membri del Consiglio Direttivo.

La durata della qualifica di “Socio abbonato” è per anno solare ed è rinnovabile di anno in anno su parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Art.10

La qualità di “Socio effettivo” e di “Socio temporaneo” viene acquisita di diritto all’atto della nomina a Ufficiale dell’Aeronautica Militare e, per i rimanenti Soci temporanei di cui all’art. 9, dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, mentre per i Soci “aggregati” e “abbonati” dalla data della delibera del Consiglio Direttivo della Casa dell’Aviatore.

L’Ufficiale in servizio può, in qualsiasi momento, recedere da Socio presentando rinuncia scritta al Comando di appartenenza.

Parimenti gli altri Soci possono recedere da tale qualità presentando rinuncia scritta al Presidente della Casa dell’Aviatore.

La rinuncia è immediatamente esecutiva ed ha carattere definitivo a norma del regolamento.

Art.11

I Soci, esclusi quelli onorari, sono tenuti al pagamento di una tassa all’atto dell’iscrizione e della quota di associazione finché intendono mantenere tale qualità.

Le misure e le modalità di pagamento sono fissate dal Consiglio Direttivo. Restano salve le posizioni costituite dai Soci con le norme in precedenza vigenti.

Art.12

I Soci, quale ne sia la categoria di appartenenza ed il grado militare, godono degli stessi diritti ed hanno gli stessi doveri.

Qualora, secondo le consuetudini o per particolari accordi, i Soci siano ammessi a frequentare sodalizi, con strutture analoghe, di altre organizzazioni militari anche straniere, i Soci di queste ultime possono essere ammessi a frequentare per reciprocità la Casa dell’Aviatore con l’obbligo di osservare le norme statutarie, quelle regolamentari e le disposizioni particolari emanate dagli organi direttivi.

E’ data altresì facoltà di ospitare, a seguito di particolari convenzioni a tal fine stipulate, gli Ufficiali comandati in servizio di missione; in tal caso l’utente è tenuto al pagamento delle tariffe all’uopo stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art.13

Con l’acquisizione della qualità di Socio, l’Ufficiale ha diritto di usufruire dei servizi

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della Casa dell’Aviatore e si obbliga all’osservanza delle norme statutarie, di quelle regolamentari e delle disposizioni particolari emanate dagli organi direttivi.

Il Socio dimissionario, nonché il Socio che per motivi previsti dall’art. 14 del presente Statuto abbia perduto tale qualità, non è ammesso a frequentare i locali del circolo né a fruire, anche in qualità di ospite, dei servizi della Casa dell’Aviatore.

Art.14

La qualità di Socio si perde:

  1. per rinuncia ai sensi dell’articolo 10;
  2. per perdita del grado di Ufficiale dell’Aeronautica Militare;
  3. per omesso pagamento della quota di associazione previo avviso di mora secondo lemodalità previste dal Regolamento Interno;
  4. per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e particolaricircostanze. Avverso tale delibera è ammesso ricorso al Ministero della Difesa secondo la procedura prevista dal Regolamento Interno.Art.15In caso di comprovata inosservanza degli obblighi previsti dall’art. 13, il Presidente

può rivolgere richiamo o ammonizione al Socio per iscritto.

Il Socio ha diritto di domandare la revoca del provvedimento al Presidente e, in caso di mancato accoglimento della richiesta, di ricorrere al Ministero della Difesa.

Art.16

Il Socio ha diritto di presentare esposti scritti al Consiglio Direttivo per formulare proposte e richiamare l’attenzione su eventuali disservizi e deficienze rilevati nell’organizzazione e nel funzionamento della Casa dell’Aviatore.

Il Regolamento Interno fissa le modalità per l’esame degli esposti e i termini per la risposta scritta.

Art.17

Gli organi direttivi e di controllo preposti alla Casa dell’Aviatore sono:

  1. il Presidente ed il Vice Presidente;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Collegio dei Sindaci.

I Soci preposti agli organi direttivi e di controllo sono nominati con Decreto Ministeriale. Essi, ad eccezione del Presidente, rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati per un secondo triennio.

Art.18

Presidente è il Comandante Logistico dell’Aeronautica Militare.

Egli ha l’alta Direzione della Casa dell’Aviatore, convoca e presiede il Consiglio Direttivo in riunione ordinaria e straordinaria ed adempie a tutte le funzioni affidategli dal presente Statuto e dal Regolamento Interno.

Il Presidente, in tale veste o su richiesta dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare o di altre Autorità Aeronautiche, può disporre di parte dei locali e dei servizi sociali per riunioni o ricevimenti di carattere ufficiale ed autorizzare brevi soggiorni nella Casa dell’Aviatore di personalità militari e civili, nazionali e straniere. Per assicurare la

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prestazione dei servizi derivanti da tali esigenze connesse ad attività svolte nell’esclusivo interesse dell’Aeronautica Militare, può essere assegnato alla Casa dell’Aviatore personale dipendente dall’Amministrazione della Difesa e comunque tale prestazione non deve comportare gravami per l’Ente.

Art.19

Il Vice Presidente è tratto, su proposta del Presidente, dagli Ufficiali Generali in servizio permanente o in congedo residenti in Roma.

Egli coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art.20

Il Consiglio Direttivo, oltre che dal Presidente, è costituito dal Vice Presidente e da sei Consiglieri, tre dei quali Ufficiali in servizio, proposti uno dal Comando della Squadra Aerea, uno dal Comando Logistico dell’A.M. ed uno dal Comando Generale delle Scuole dell’A.M. e tre Ufficiali in congedo residenti nella provincia di Roma, di cui due proposti dall’Associazione Arma Aeronautica ed uno dall’Associazione Nazionale Ufficiali dell’Aeronautica.

Il Consiglio Direttivo sovrintende a tutte le attività della Casa dell’Aviatore e alla relativa gestione amministrativa; approva il bilancio preventivo, quello consuntivo, il conto patrimoniale ed i contratti, delibera l’assunzione, la retribuzione ed il licenziamento del personale; decide su ogni altra questione che importi oneri economici o gravami di qualsiasi natura non espressamente previsti in bilancio.

Il Consiglio Direttivo approva le modifiche allo Statuto e adotta il Regolamento Interno, che deve essere approvato dal Ministro della Difesa.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

E’ valida la riunione cui partecipano almeno cinque componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni bimestre e, straordi- nariamente, tutte le volte che l’urgenza degli argomenti da trattare lo renda necessario.

Art.21

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e di due supplenti tratti dai Soci residenti in Roma. Il Presidente del Collegio è designato nel provvedimento di nomina.

Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni previste per tale organo dalla legge.

Art.22

L’appartenenza agli Organi Direttivi e di controllo non comporta compenso o retribuzione per l’attività espletata.

Art.23

Gli organi Esecutivi preposti al funzionamento della Casa dell’Aviatore sono:

  1. il Direttore;
  2. il Vice Direttore;
  3. il Capo Ufficio Amministrativo;
  4. il Capo dei Servizi Tecnici;
  5. il Consegnatario — Cassiere.

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(aggiornato con le modifiche di cui al D.M. 4.10.99)

Il Consiglio Direttivo, in base alle disponibilità di bilancio, può disporre a favore dei componenti degli Organi Direttivi, di controllo ed esecutivi l’erogazione di un rimborso spese.

Art.24

Il Direttore è tratto dai Soci Ufficiali Superiori in servizio; il Vice Direttore, il Capo Ufficio Amministrativo, il Capo dei Servizi Tecnici ed il Consegnatario Cassiere sono tratti dai Soci in servizio. La loro nomina è effettuata dal Consiglio Direttivo.

Art.25

Il Regolamento Interno determina le mansioni e le attribuzioni del Direttore, del Vice Direttore, del Capo Ufficio Amministrativo, del Capo dei Servizi Tecnici e del Consegnatario Cassiere e fissa gli organici dei singoli Uffici e servizi.

Art.26

L’esercizio finanziario della Casa dell’Aviatore coincide con l’anno solare.

Art.27

Il Direttore appronta il bilancio di previsione e lo presenta all’approvazione del Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre precedente l’anno al quale si riferisce. Il bilancio di previsione approvato viene inviato dal Presidente, entro il successivo mese di dicembre, al Ministero della Difesa.

Art.28

Il Direttore appronta e presenta all’approvazione del Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il conto patrimoniale entro il mese di aprile successivo all’anno al quale si riferiscono. Il bilancio consuntivo ed il conto patrimoniale, approvati e corredati di una relazione del Collegio dei Sindaci, vengono inviati dal Presidente, entro il successivo mese di maggio, al Ministero della Difesa.

Art.29

Il Regolamento Interno determina le forme e le modalità dell’Amministrazione e della contabilità della Casa dell’Aviatore.

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